CINA | CRISALIDE

Header
collapse
...
Home / Lavoro / Virus HIV (malattia AIDS) e Lavoro

Virus HIV (malattia AIDS) e Lavoro

10.11.2010  Niccolò Visentin  588,405 views

LAVORO  E  PAZIENTI  AFFETTI  DA  VIRUS  DA  HIV  -  MALATI  DI  AIDS  

A partire dalla seconda metà degli anni '90, con l'introduzione delle terapie antiretrovirali, la realtà sociale dell'HIV è andata via via mutando.

Con il drastico crollo della mortalità e la sostanziale cronicizzazione della malattia, infatti, è progressivamente cresciuto il numero delle persone HIV+ che fanno parte della popolazione attiva.

A questo mutato quadro sociale, tuttavia, non è corrisposto un adeguamento della risposta del mondo del lavoro, dove permangono ancora oggi pregiudizi e paure immotivati.

i52.jpg

L'esigenza di tutelare i lavoratori con HIV fu avvertita dal legislatore già nel 1990, quando furono inserite nella legge 5 giugno 1990 n. 135 "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS", alcune disposizioni (artt. 5 e 6) finalizzate a contrastare indebite intrusioni nella sfera privata del lavoratore e ad evitare le conseguenti, possibili discriminazioni.

In particolare, l'art.5 prescrive il rispetto di un elevato livello di tutela della riservatezza nel compimento degli accertamenti sanitari, richiedendo il preventivo rilascio del consenso informato all'esecuzione del test da parte dell'interessato, nonchè le modalità di consegna del referto che ne tutelino la privacy.

L'art. 6 prevede poi un generale divieto per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di svolgere indagini sullo stato sierologico dei dipendenti o dei candidati all'assunzione.  

Tali previsioni di legge hanno così disegnato un quadro di tutele che, ove concretamente attuate, costituirebbero un solido argine agli abusi ed alle discriminazioni, rendendo generalmente illegittime le richieste di esecuzione del test come condizione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro.

A distanza di oltre 20 anni dall'approvazione della legge n. 135/90, la situazione del Paese sotto il profilo della tutela dei lavoratori HIV+ risulta tutt'altro che favorevole e dimostra come detta legge sia da sola uno strumento insufficiente per la difesa dei lavoratori HIV+.

Le norme di tutela contenute nella legge n. 135/90 sono talvolta disattese, le violazioni spesso non vengono portate all'attenzione dei giudici dalla parte lesa, troppo preoccupata della visibilità derivante da un procedimento giurisdizionale.

A ciò occorre aggiungere l'effetto che sulle disposizioni in questione ha avuto un'importante sentenza della Corte Costituzionale (n. 218/94).

Tale pronuncia, che alla luce dell'art. 32 della Costituzione ha giudicato parzialmente incostituzionali alcune disposizioni dell'art. 5 della legge n. 135, ha tuttavia una portata estremamente circoscritta, limitandosi a stabilire che possono sussistere circostanze concrete, da valutarsi caso per caso, nelle quali talune attività lavorative possono, in relazione alle condizioni fisiche di chi le svolge, presentare una maggiore percentuale di rischio per la salute di terzi.

Ricorrendo tali presupposti, la Corte ha ritenuto di apportare una parziale e limitata deroga ai divieti di cui all’art.5, commi 3 e 5 della legge n.135/90, consentendo dunque di procedere ad accertamenti sanitari volti ad escludere la presenza di malattie infettive capaci di mettere in pericolo la salute dei destinatari delle attività considerate.

Le categorie di professionisti rispetto alle quali la Corte ha ritenuto di poter consentire tale deroga ai divieti posti dalla legge n.135/90 sono quelle rappresentate dalle forze di polizia e dal personale sanitario.

Specifica tuttavia la citata sentenza che, in tali limitate ipotesi in cui l’indagine sullo stato sierologico è consentita, non deve mai trattarsi  di controlli sanitari indiscriminati, di massa o per categorie di soggetti, ma di accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi possono essere tenuti, sia nel contenuto degli esami.  

Questi devono essere funzionalmente collegati alla verifica dell’idoneità all’espletamento di quelle specifiche attività e riservati a chi ad esse è, o intende essere, addetto.

Risulta dunque evidente che la Corte, con il proprio intervento, non ha mai inteso considerare tutte le attività delle categorie in questione come potenzialmente rischiose, ma solo talune, da considerarsi caso per caso e mai collettivamente.

La Corte ha poi specificato come tali accertamenti “… trovano un limite non valicabile nel rispetto della dignità della persona che vi può essere sottoposta. In quest’ambito il rispetto della persona esige l’efficace protezione della riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione”.


Share:

Vai al link "Cookies Policy" e "Termini di Servizio" --Leggi con Attenzione--